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Un organo privilegiato: la Corte Costituzionale

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Le competenze della Corte Costituzionale Italiana, formata da 15 giudici nominati: 5 dal Presidente della repubblica, 5 dal Parlamento e 5 dagli organi della magistratura, sono limitate, secondo l’art. 134 della Costituzione, a:

• controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni,

• conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni,

• accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione,

• ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo (introdotta con la legge costituzionale n. 1 dell’11 marzo 1953).

In Francia i 9 giudici sono nominati: tre dal presidente della Repubblica, tre dall’Assemblea, tre dal Senato. Il Conseil Constitutionel effettua un controllo di costituzionalità preventivo su leggi organiche (di grado superiore alle leggi ordinarie in quanto disciplinano determinate materie) e sui regolamenti parlamentari, sulla regolarità delle elezioni dei rappresentanti delle Camere, del Presidente della Repubblica e delle operazioni referendarie.

In Germania i 16 giudici della Corte Costituzionale Federale Tedesca sono nominati: 8 dal Bundesrat e 8 dal Bundestag. Ha le stesse competenze della Corte costituzionale italiana, ma consente anche il “ricorso costituzionale” ai singoli cittadini che ritengano lesi i propri diritti fondamentali da parte di pubblici poteri (similmente alla Spagna). È organo esclusivo di interpretazione delle leggi costituzionali.

In Gran Bretagna non esiste una carta costituzionale, pertanto non è previsto un organo di questo tipo.

Due le osservazioni che sorgono spontanee sulla differenza tra le Corti Costituzionali esaminate:

• L’Italia è l’unico tra i Paesi europei più importanti in cui parte dei giudici della Corte Costituzionale (5 sui 15 totali) viene nominata da organi della magistratura;

• Le competenze e le attività della Corte Costituzionale italiana appaiono meno onerose di quelle delle altre Corti.

Occorre tenere in considerazione che il numero dei componenti appare spropositato se si considera che la Corte tedesca si trova a dover esaminare anche i casi di ricorsi costituzionali promossi dai singoli cittadini. Se dovessimo procedere alla revisione della composizione e delle competenze della Corte Costituzionale, prendendo come modello quelle francesi e tedesche, ci sentiremmo di proporre la seguente soluzione:

• Diminuire il numero dei componenti a dieci, dei quali cinque nominati dal Presidente della repubblica, e cinque nominati dal Parlamento su una rosa di almeno il triplo di candidati proposti anche dagli organi della magistratura;

• Stabilire con certezza a chi affidare il controllo preventivo di costituzionalità sulle leggi prima che esse vengano promulgate dal Presidente della Repubblica, stabilendo tempi certi e ristretti, in modo da evitare l’annullamento degli effetti di atti entrati in vigore prima dell’impugnazione della legge da parte di un giudice.

Dal libro: “Progetto per l’Italia” di Roberto Zannini

Mercurio

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